Onorevoli Colleghi! - L'esigenza sottesa al presente provvedimento è chiara, come è evidente l'obiettivo che lo stesso persegue.
In altri termini, in una prospettiva adeguatrice, rispetto a quelli che sono gli standard di trattamento di coloro che sono coinvolti dall'amministrazione della giustizia nei Paesi a consolidata tradizione democratica, la delega al Governo prevista dalla presente proposta di legge punta alla creazione, presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di una apposita struttura che si curi di chi - pure non essendo parte in causa - ha l'obbligo di intervento nella procedura.
Il riferimento precipuo è ai testimoni e ai giurati.
Ed infatti: se non pare contestabile che i modi, le forme e i tempi di esercizio della giurisdizione siano indicativi di come - in un determinato Stato - è concepito il rapporto tra l'autorità e il cittadino, è parimenti indiscutibile che, ove non si assicuri una partecipazione priva di condizionamenti ambientali di chi è persona informata sui fatti determinanti ai fini della decisione, ovvero è chiamato a contribuire alla formazione della pronuncia giudiziale, ben potrebbe affermarsi che l'esercizio della giurisdizione è viziato sin dalle sue fondamenta.
Orbene, partendo da questa considerazione, e cioè dall'esigenza che chi è chiamato a contribuire al corso della giustizia