Onorevoli Colleghi! - L'esigenza sottesa al presente provvedimento è chiara, come è evidente l'obiettivo che lo stesso persegue.
      In altri termini, in una prospettiva adeguatrice, rispetto a quelli che sono gli standard di trattamento di coloro che sono coinvolti dall'amministrazione della giustizia nei Paesi a consolidata tradizione democratica, la delega al Governo prevista dalla presente proposta di legge punta alla creazione, presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di una apposita struttura che si curi di chi - pure non essendo parte in causa - ha l'obbligo di intervento nella procedura.
      Il riferimento precipuo è ai testimoni e ai giurati.
      Ed infatti: se non pare contestabile che i modi, le forme e i tempi di esercizio della giurisdizione siano indicativi di come - in un determinato Stato - è concepito il rapporto tra l'autorità e il cittadino, è parimenti indiscutibile che, ove non si assicuri una partecipazione priva di condizionamenti ambientali di chi è persona informata sui fatti determinanti ai fini della decisione, ovvero è chiamato a contribuire alla formazione della pronuncia giudiziale, ben potrebbe affermarsi che l'esercizio della giurisdizione è viziato sin dalle sue fondamenta.
      Orbene, partendo da questa considerazione, e cioè dall'esigenza che chi è chiamato a contribuire al corso della giustizia

 

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debba farlo in un ambiente non ostile, ma sereno, è opportuna, con un approccio gradualista, l'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno.
      L'indifferibilità e, quindi, l'urgenza del provvedimento si colgono qualora - senza alcun condizionamento di tipo ideologico - si abbia a mente quanto quotidianamente accade, soprattutto nelle corti minori, ridotte, senza tema di esagerazione, a piazze di mercato, più che a luoghi ove la giustizia è amministrata; si aggiunga, poi, che il bisogno di predisporre misure idonee, affinché il teste o il giurato non patisca alcun condizionamento di sorta dall'ambiente circostante nell'espletamento delle sue funzioni, è tanto piú forte in ambito processual-penalistico, dove è in questione la libertà individuale.
 

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